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L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, come l’attvità al dettaglio dei centri ottici, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non é obbligatoria, se non é richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: [‘¦]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui al… – Leggi il resto della notizia su Federottica.org